venerdì 7 settembre 2012

Radioamatori - Giurisprudenza di merito


INSTALLAZIONE ANTENNE RADIOAMATORIALI 
Sentenza TAR Piemonte
  L'installazione di antenna per radioamatore non e' soggetta a concessione edilizia.
(TAR Piemonte, sez. I, sentenza 10.05.2000 n. 5933).
 
L'installazione di una antenna per radioamatore costituisce un'opera che non comporta attività di trasformazione del territorio ed è priva quindi di rilevanza edilizia, a meno che non vi siano opere edilizie eccedenti quelle necessarie per la semplice posa in opera delle attrezzature tecniche costituenti l'impianto.
    E' questo il principio enunciato dal Tar Piemonte con la sentenza 21/12/2002 n. 2156, che ha accolto il ricorso presentato da un cittadino contro l'ordinanza del Comune che gli aveva intimato la demolizione dell'antenna e del traliccio per stazione di radioamatore.

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